Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia
Scheda del servizio
Descrizione
SCIA ORDINARIA
Con riferimento all'art. 22, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. “Testo Unico dell’Edilizia”, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
SCIA alternativa al Permesso di Costruire
Con riferimento all'art. 23, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. “Testo Unico dell’Edilizia”, in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Chi
La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.
Quando richiederla
La Segnalazione Certificata di Inizio Lavori Asseverata deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la Segnalazione Certificata di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Documenti da presentare
Il modulo per redigere la Segnalazione con relativa documentazione, potranno essere scaricati al termine di questo Sezione.
Validità
Tre anni dalla data di presentazione al protocollo.
Costi
Versamento diritti di segreteria pari a €. 52,00 - E 80,00, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/02/2011.
Norme di riferimento
Art. 22 e 23, D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
SCIA ORDINARIA
Con riferimento all'art. 22, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. “Testo Unico dell’Edilizia”, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
SCIA alternativa al Permesso di Costruire
Con riferimento all'art. 23, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. “Testo Unico dell’Edilizia”, in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Chi
La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.
Quando richiederla
La Segnalazione Certificata di Inizio Lavori Asseverata deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la Segnalazione Certificata di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Documenti da presentare
Il modulo per redigere la Segnalazione con relativa documentazione, potranno essere scaricati al termine di questo Sezione.
Validità
Tre anni dalla data di presentazione al protocollo.
Costi
Versamento diritti di segreteria pari a €. 52,00 - E 80,00, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/02/2011.
Norme di riferimento
Art. 22 e 23, D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
Responsabile | Geom. Mauro Ferrero | ||||
Personale | Luigi Geom. Tangari | ||||
Indirizzo | Via Monte Grappa, 23 | ||||
Telefono |
0124 512401 |
||||
Fax |
0124.512900 |
||||
ufficiotecnico.baldissero.to@gmail.com |
|||||
PEC |
ragioneria.baldisserocanavese@actaliscertymail.it |
||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- SCIA MOD 2017 - ISTANZA[.doc 133,5 Kb - 19/07/2017]
- SCIA MOD 2017 - QUADRO RIEPILOGATIVO-DOCUMENTAZIONE[.doc 88 Kb - 19/07/2017]
- SCIA MOD 2017 - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE[.doc 134 Kb - 19/07/2017]
- SCIA ALT. PC MOD 2017 - ISTANZA[.doc 139,5 Kb - 19/07/2017]
- SCIA ALT. PC MOD 2017 - QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE[.doc 85,5 Kb - 19/07/2017]
- SCIA ALT. PC MOD 2017 - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE[.doc 150,5 Kb - 19/07/2017]
- MOD. SOGGETTI COINVOLTI (valido per entrambe le SCIA)[.docx 28,42 Kb - 19/07/2017]
- COMUNICAZIONE FINE LAVORI MOD 2017 (valido per entrambe le SCIA)[.doc 117,5 Kb - 19/07/2017]
Ultimo aggiornamento pagina: 19/07/2017 18:36:51